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Versione solo testo - Camera di commercio di Alessandria, 20 aprile 2024
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Protesti



Alessandria, 20 aprile 2024
Ultimo aggiornamento: 02.08.2023



Protesti



Contenuto pagina

 

Il Registro Informatico dei Protesti è una banca dati informatica prevista dalla legge n. 480/1995.

Il Registro Protesti è uno strumento che accresce il livello di certezza e trasparenza nei rapporti commerciali, assicurando una completa e tempestiva informazione sui protesti per mancato pagamento di cambiali e assegni su tutto il territorio nazionale.

Basta chiedere una visura protesti per verificare l’esistenza di protesti a carico di persone e imprese, recandosi alla Camera di Commercio, oppure via mail o via pec.

 

 

 

 

COME RICEVERE UNA VISURA PROTESTI VIA EMAIL O VIA PEC

Per ricevere una visura protesti via mail o via PEC occorre scrivere all'ufficio protesti della Camera di Commercio a questo indirizzo: info@pec.aa.camcom.it  specificando il nominativo e il codice fiscale del soggetto di cui si richiede la visura protesti.

Il pagamento di 2 euro per la visura protesti avverrà con PAGO PA: contattare gli uffici alla pec sopra indicata. 

 

 

 

 

COS'E' UN PROTESTO

Il protesto è un atto pubblico con il quale i pubblici ufficiali attestano il mancato pagamento di una cambiale, tratta, assegno bancario e postale o la mancata accettazione di una tratta.

 

 

IL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI

Il Registro Informatico dei Protesti è la banca dati nazionale dove sono inseriti tutti i nominativi dei soggetti nei confronti dei quali è stato levato un protesto.

Il Registro Informatico dei Protesti è gestito dalle Camere di Commercio.

Le notizie dei protesti sono conservate nel Registro Informatico dei Protesti per cinque anni dalla data di iscrizione. Il protesto è cancellato automaticamente decorsi i 5 anni dall'iscrizione.

 

 

 

 

 

Se invece si ha un protesto e si vuole sapere cosa si può fare per cancellarlo (se ci sono le condizioni), leggere qui di seguito.

 

 

COME CANCELLARE UN PROTESTO DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI PRIMA DEI 5 ANNI

Le Camere di Commercio hanno competenza a ricevere le domande di cancellazione dei protesti e a eseguire il provvedimento conseguente.

E' infatti possibile, prima dei 5 anni, chiedere la cancellazione del protesto e ottenerla, se ricorrono le condizioni previste dalla legge (vedi modulistica più sotto).

Effettuata la cancellazione, il protesto si considera a tutti gli effetti come mai avvenuto (art. 4 comma 3 Legge n. 77/1955).

 

 

MODULISTICA E ISTRUZIONI: prima di presentare formale domanda, leggere per favore le indicazioni qui di seguito e, per chiarimenti, telefonare all'ufficio - 0131 313 319 - o scrivere alla pec info@pec.aa.camcom.it


SALVI I CASI DI RIABILITAZIONE, ILLEGITTIMITA' O ERRONEITA' DEL PROTESTO, RETTIFICA PROTESTO ERRONEO, SMARRIMENTO DEL TITOLO, E' SEMPRE NECESSARIO PRESENTARE IL TITOLO IN ORIGINALE QUIETANZATO (ex legge n. 77/1955, articolo 4, comma 1; vedi più sotto cosa è possibile fare in assenza della cambiale originale quietanzata) E IL RELATIVO ATTO DI PROTESTO (che è il foglio del notaio attaccato al titolo originale). 

 

PRIMA PRECISAZIONE: i titoli, come sopra indicato, devono essere presentati all'ufficio in originale; l'ufficio non li trattiene, ma li restituisce subito (per questo motivo, i titoli originali non devono essere in alcun modo spediti per posta all'ufficio).

 

SECONDA PRECISAZIONE: nel caso di PRESENTAZIONE VIA PEC della domanda di cancellazione per avvenuto pagamento, la presentazione di titolo e atto di protesto in originale viene sostituita come indicato più sotto.

 

LE DOMANDE SOTTOELENCATE:

  • DI CANCELLAZIONE PER AVVENUTO PAGAMENTO
  • DI CANCELLAZIONE IN SEGUITO A RIABILITAZIONE
  • DI ANNOTAZIONE
  • DI CANCELLAZIONE PER ILLEGITTIMITA' O ERRONEITA' DEL PROTESTO
  • DI RETTIFICA PROTESTO ERRONEO

VANNO SEMPRE FIRMATE IN ORIGINALE DAL SOGGETTO PROTESTATO O, IN CASO DI IMPRESA, DA CHI HA IL POTERE DI FIRMA (in entrambi i casi allegando un documento d'identità del firmatario).

NEL CASO DI DOMANDA DI CANCELLAZIONE PER PROTESTO ILLEGITTIMO O ERRONEO, LA DOMANDA VA FIRMATA, A SECONDA DEI CASI (v. sotto) DAL SOGGETTO PROTESTATO,  DALL'UFFICIALE LEVATORE O DALL'ISTITUTO DI CREDITO (allegando sempre un documento d'identità del firmatario).

NEL CASO DI DOMANDA DI RETTIFICA PROTESTO ERRONEO, LA DOMANDA VA FIRMATA, A SECONDA DEI CASI (v. sotto) DALL'UFFICIALE LEVATORE O DALL'ISTITUTO DI CREDITO (allegando sempre un documento d'identità del firmatario).

 

 

 

  • DOMANDA DI cancellazione per avvenuto pagamento: per richiedere la cancellazione dal registro informatico di CAMBIALI e TRATTE ACCETTATE pagate entro 12 mesi dalla data del protesto; occorre il titolo originale con atto di protesto e una quietanza di pagamento (è utile il modello scaricabile qui di seguito). La quietanza di pagamento non serve se sul titolo originale è apposto il timbro "pagato" con data e firma.
  • dichiarazione di avvenuto pagamento di CAMBIALI E' un modello utile a documentare la data di avvenuto pagamento di CAMBIALI nel caso in cui la cambiale originale non abbia il timbro "pagato" con data di pagamento apposto dalla Banca o dal Notaio.
PRESENTAZIONE VIA PEC: E' POSSIBILE, solo se viene inviata alla pec info@pec.aa.camcom.it la domanda, in un unico file firmato digitalmente; se la domanda è presentata direttamente dalla persona interessata, occorre che l'unico file contenga anche il file firmato digitalmente dal notaio che attesta la conformità di titolo e atto di protesto all'originale; se la domanda è presentata da un avvocato sarà lo stesso avvocato che inserirà nel file la dichiarazione di conformità di titolo e atto di protesto agli originali cartacei. 
Il bollo sull'istanza da 16 euro e il pagamento dei diritti (8 euro per ogni cambiale) avvengono con PAGO PA: contattare gli uffici a 0131 313 319 oppure info@pec.aa.camcom.it
 
 
 
 
  • DOMANDA DI cancellazione in seguito a riabilitazione: per richiedere la cancellazione dal registro di protesti per i quali il Tribunale ha già emesso il decreto di riabilitazione: ASSEGNI (che non possono essere cancellati dal registro dei protesti prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data del protesto) e CAMBIALI PAGATE OLTRE I 12 MESI DALLA DATA DEL PROTESTO. Per ottenere la riabilitazione occorre fare riferimento al Tribunale di residenza/sede legale (articolo 17 legge n. 108/1996). Per quanto riguarda il Tribunale di Alessandria cliccare qui ((cancelleria volontaria giurisdizione). Il Tribunale di Alessandria invia direttamente alla Camera di Commercio i decreti di riabilitazione adottati in risposta alle domande presentate al Tribunale: la persona o l'impresa con residenza o sede nei Comuni di competenza del Tribunale di Alessandria (clicca qui per verificare) potranno pertanto presentare la domanda di cancellazione senza allegare il decreto; quando la competenza è di altri Tribunali, per ottenere la cancellazione del protesto occorre che pervenga alla pec info@pec.aa.camcom.it la copia del decreto di riabilitazione, presentando domanda di cancellazione alla Camera
           PRESENTAZIONE VIA PEC: L'AVVOCATO DELL'INTERESSATO PUO' PRESENTARE DOMANDA DI CANCELLAZIONE PER RIABILITAZIONE VIA PEC. L'avvocato, che ha presentato l'istanza di riabilitazione ed è munito di procura, può presentare alla pec info@pec.aa.camcom.it la domanda di riabilitazione.
Occorre che sia presentata in un unico file, firmato digitalmente dall'avvocato e inviato da pec a pec; il file deve contenere la domanda e la copia del decreto di riabilitazione.
Il bollo sull'istanza - da 16 euro - viene assolto con PAGO PA insieme al pagamento dei diritti di segreteria (8 euro per ogni titolo protestato): contattare l'ufficio protesti 0131 313 319, info@pec.aa.camcom.it
 
 
 
 
  • DOMANDA DI Annotazione: per richiedere l´annotazione dell´avvenuto pagamento di ASSEGNI (gli assegni non possono essere cancellati dal registro dei protesti prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data del protesto, ma nel frattempo è possibile far annotare l'avvenuto pagamento).
            Documenti da allegare alla domanda: 
 
           copia analogica dell'immagine dell'assegno e del protesto (vengono rilasciate al portatore del titolo, quindi al creditore) OPPURE copia assegno e dichiarazione di avvenuto protesto del notaio; in entrambi i casi allegare anche la quietanza di avvenuto pagamento (modello quietanza)
 
           OPPURE
 
           attestazione di deposito vincolato rilasciata da un istituto di credito
 
 
 
 
  • DOMANDA DI CANCELLAZIONE PER ILLEGITTIMITA' O ERRONEITA' DEL PROTESTO: per richiedere la cancellazione di protesti in caso di illegittima o erronea levata. La domanda può essere presentata da:
  1. Soggetto protestato: DOMANDA DI cancellazione per illegittimità o erroneità del protesto che deve dimostrare di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente o erroneamente
  • Alla domanda del soggetto protestato (caso 1) va allegato qualsiasi documento ritenuto utile a essere prova documentale per dimostrare il motivo di illegittimità o erroneità della levata dei protesti di cui si richiede la cancellazione. Nel caso di domanda presentata da Istituto di Credito occorre allegare - oltre alla documentazione indicata nel relativo modello di domanda: 1) una lettera in originale su carta intestata che precisi i motivi della richiesta di cancellazione 2) copia del titolo 3) copia documento di riconoscimento della banca.
PRESENTAZIONE VIA PEC: E' POSSIBILE, solo se viene inviata alla pec info@pec.aa.camcom.it la domanda, in un unico file firmato digitalmente.
Il bollo sull'istanza - da 16 euro - viene assolto con PAGO PA insieme al pagamento dei diritti di segreteria (8 euro per ogni titolo protestato): contattare l'ufficio protesti 0131 313 319, info@pec.aa.camcom.it
 

 

 

  • DOMANDA DI RETTIFICA PROTESTO ERRONEO. Gli ufficiali levatori e gli Istituti di credito, in caso di trasmissione di dati errati relativi al protesto, possono presentare istanza di rettifica alla Camera di Commercio, indicando in modo puntuale i dati del protesto che devono essere modificati:
  • modello per gli ufficiali levatori
  • modello per gli istituti di credito

 

 

 

LE DICHIARAZIONI DI AVVENUTO PAGAMENTO E LE ATTESTAZIONI DI DEPOSITO VINCOLATO VANNO PRESENTATE IN ORIGINALE; PREFERIBILE ALLA PRESENTAZIONE DELL'ORIGINALE E' L'INVIO VIA PEC A: info@pec.aa.camcom.it DA PARTE DEL CREDITORE (PER LE DICHIARAZIONI DI AVVENUTO PAGAMENTO) O DELLA BANCA (PER IL DEPOSITO VINCOLATO); QUANTO ORA EVIDENZIATO VALE ANCHE PER LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CANCELLAZIONE PER ILLEGITTIMITA' O ERRONEITA' DEL PROTESTO.

 

IN CASO DI ASSENZA DELL'ATTO DI PROTESTO (CHE E' UNITO AL TITOLO IN ORIGINALE) E' POSSIBILE PRODURRE, SEMPRE IN ORIGINALE, UNA DICHIARAZIONE DEL NOTAIO DI AVVENUTO PROTESTO.

 

 

 

 

CANCELLAZIONI E ANNOTAZIONI DA ELENCO

 

E’ possibile presentare domanda di cancellazione anche per i protesti non ancora pubblicati nel Registro Informatico dei Protesti, purché al momento della presentazione dell’istanza sia già stato effettuato il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati. In tal modo, ricorrendo tutti i presupposti di legge, è possibile evitare la pubblicazione del protesto sul Registro Informatico.

 

Le domande di cancellazione da elenco (per protesti levati su cambiali o vaglia cambiari non ancora pubblicati) sono accolte dal 20 di ciascun mese fino al 5 del mese successivo, con le modalità descritte per la cancellazione dei protesti pagati entro un anno dalla levata e compilando questo modello: modello

 

 

 

 

DELEGA PER RITIRO TITOLI

Per chiedere la restituzione degli effetti quietanzati elencati nella domanda di cancellazione/annotazione: richiesta

 

 

 

 

COSA FARE IN ASSENZA DELLA CAMBIALE ORIGINALE QUIETANZATA (per gli assegni occorre sempre il decreto di riabilitazione del Tribunale perchè la Camera di Commercio possa cancellare il protesto):

  • TITOLO SMARRITO, RUBATO, DISTRUTTO da parte del creditore-beneficiario: all'istanza di cancellazione deve essere allegato:

                                     - il certificato di ammortamento in originale rilasciato dal Tribunale che attesti la sua avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la mancata presentazione di ricorsi contro il decreto di ammortamento. La procedura di ammortamento va richiesta dal creditore del titolo in Tribunale: qui le indicazioni

                                     - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di avvenuto pagamento rilasciata dal creditore e contenente l'indicazione della data di effettivo pagamento: modello dichiarazione Nota: se la cambiale è stata pagata dopo i 12 mesi dal protesto non si segue più la procedura di ammortamento ma è necessario il decreto di riabilitazione del Tribunale

 

 

  • TITOLO SMARRITO, RUBATO, DISTRUTTO da parte del debitore: è possibile soltanto la riabilitazione (trascorso un anno dalla data del protesto). Per la riabilitazione occorre fare riferimento al Tribunale dell'attuale residenza o sede dell'impresa: cliccare qui (cancelleria volontaria giurisdizione) per il Tribunale di Alessandria. Per verificare quale sia il Tribunale competente, clicca qui 

 

  • QUALORA ENTRO I 12 MESI DAL PROTESTO IL DEBITORE NON SIA IN POSSESSO DELLA CAMBIALE) - PERCHE' PER ESEMPIO ANCORA IN FASE DI LAVORAZIONE NEL CIRCUITO BANCARIO - si può fare un deposito vincolato ex DPR n. 290/1975, preferibilmente presso l'istituto di credito domiciliatario del titolo. L'istituto di credito invia alla Camera di Commercio, via pec (info@pec.aa.camcom.it), il certificato di deposito vincolato (che sostituisce quindi la cambiale originale e la quietanza di pagamento); l'interessato presenta alla Camera di Commercio regolare istanza di cancellazione.

 

 

 

 

SE LA CAMERA DI COMMERCIO RESPINGE L'ISTANZA

L'INTERESSATO PUO' IMPUGNARE (AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 D. LGS. 150/2011) IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE (E' COMPETENTE IL GIUDICE DI PACE DEL LUOGO IN CUI RISIEDE IL DEBITORE PROTESTATO). VIENE APPLICATO IL RITO DEL LAVORO, CON TEMPISTICHE STRINGATE.




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Ufficio di riferimento

Per informazioni rivolgersi a:

Ufficio Protesti

Riferimento Monica Ambrosone
Indirizzo via Vochieri 58
Telefono 0131 313 319
PEC
E-mail Email info@pec.aa.camcom.it
Orari da lunedì a venerdì: 08.30/12.30 - lunedì e giovedì pomeriggio anche 14.30/16.30

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